Flat Tax 15% e Regime Forfettario 2019

    Simone Contrino - Dottore Commercialista

    PREMESSE:

    Premessa doverosa è che la Legge di Bilancio 2019 che intende rivoluzionare radicalmente il regime forfettario e introdurre la c.d. “flat tax” (che rappresenta semplicemente un’imposta sostitutiva all’Irpef) è ancora in fase di revisione in Parlamento, pertanto il contenuto di questo articolo potrebbe essere profondamente rivisto, modificato, o addirittura annullato.

    Il disegno di Legge è mirato a voler contrastare da un lato l’evasione, dall’altro il fenomeno delle “false partite IVA”, ovvero quei contribuenti “obbligati” dal precedente datore di lavoro ad aprire la partita IVA pur di continuare a lavorare.

    L’intento è semplificare ulteriormente il regime, rendendone più semplice e meno vincolante l’adesione e innalzare i limiti di fatturato affinché un numero maggiore di ditte individuali e liberi professionisti venga interessato da questo regime.

     

    I REQUISTI DI ACCESSO:

    Se il testo di Legge non dovesse ulteriormente cambiare, dal 2019 le PERSONE FISICHE (quindi imprenditori individuali e liberi professionisti) potranno aderire al “nuovo” regime forfettario i cui requisiti (per potervi accedere) sono i seguenti:

    a)       Avere un Fatturato – Incassato (somma delle fatture incassate) dell’anno precedente (2018) inferiore a 65.000 euro (il limite precedente era variabile tra 25.000 e 50.000 euro).

    b)       Nessun limite ai compensi corrisposti a lavoratori dipendenti (in precedenza erano pari a 5.000 euro).

    c)       Nessun limite al possesso di beni strumentali (in precedenza il limite era un valore inferiore a 20.000 euro).

    d)       NON avere alcuna Partecipazione in società di persone, o imprese familiari ovvero a società a responsabilità limitata (con tassazione in regime di “trasparenza”) o ad associazioni in partecipazione.

    e)       Esclusione dal regime per i soggetti che hanno percepito redditi da lavoro dipendente (o assimilati) e che contemporaneamente esercitano (o intendono esercitare) attività di impresa o libera professione prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o di soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili. Ciò significa che se sono dipendente di una azienda e decido di aprire la partita IVA e fatturare in prevalenza a quella stessa azienda NON posso rientrare nel regime forfettario.

     

    IL REGIME FORFETTARIO:

    Le peculiarità dei contribuenti che accedono al regime forfettario sono le seguenti:

    1)       Determinano il reddito in misura forfettaria. Quindi anziché determinarlo come differenza tra Ricavi (fatturato/incassato) e Costi (spese effettivamente pagate), lo determinano moltiplicando i Ricavi (fatturato/incassato) per un coefficiente predeterminato (una specifica percentuale) sulla base della propria attività. Si riporta in calce (*) la tabella riepilogativa.

    2)       Su tale reddito viene applicata la Flat Tax pari al 15%. Tale imposta non prevede alcun tipo di deduzione o detrazione. Eventuali oneri deducibili o detraibili (ai fini Irpef) sono del tutto irrilevanti. Allo stesso modo, le fatture ricevute dai propri fornitori sono contabilmente ininfluenti ai fini della determinazione del reddito.

    3)       Se la Legge non dovesse essere revisionata la Flat Tax verrebbe diminuita al 5% per le “start-up” (ditte individuali nei primi 5 anni di partita IVA) purché il titolare abbia età anagrafica inferiore a 35 anni o superiore a 55 anni.

    4)       Sono esonerati dall’emissione delle fatture elettroniche. Potranno comunque trovarsi nella condizione di riceverle, ma saranno esentati dal doverle emettere (tranne le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione che dovranno COMUNQUE essere emesse in formato elettronico). I contribuenti forfettari potranno pertanto continuare ad emettere fatture cartacee.

    5)       Sono esonerati dall’applicazione dell’IVA, delle Addizionali Regionali e Comunali, dell’IRAP; non sono soggetti all’obbligo di tenuta scritture contabili; non sono tenuti alla redazione e invio telematico degli Studi di Settore.

     

    Generalmente l’adesione a tale regime è vantaggiosa, tuttavia il nostro Studio suggerisce di analizzare analiticamente caso per caso e di attendere comunque la stesura del testo definitivo della Legge di Bilancio 2019, prima di intraprendere qualsivoglia strada o azione.

    Senza dubbio il regime diventa sempre più conveniente tanto più ci si avvicina al fatturato-limite di 65.000 euro.

    (*) Tabella dei coefficienti di redditività:

    Settore di attività
    Codici Attività “Ateco”
    Redditività
    1 Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
    2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
    3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
    4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
    5 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
    6 Intermediari del commercio 46.1 62%
    7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
    8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
    9 Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

    Ribadiamo la piena disponibilità del nostro studio nel chiarire gli argomenti trattati e la disponibilità nel valutare analiticamente ciascuna situazione.