L’Agenzia delle Entrate, tramite Circolare 14/E, redatta e pubblicata ieri, 17 giugno, ha chiarito una serie di dubbi in merito alla corretta fatturazione elettronica. In particolare si è lungo soffermata sulle date da inserire nel documento e sulle tempistiche di trasmissione.
Quattro sono le tematiche di maggior rilievo presenti nella circolare:
1) Esterometro: la circolare chiarisce che i contribuenti minimi e forfettari sono esclusi da tale adempimento.
2) Fatture extra SDI: per tutto l’anno 2019 gli operatori Sanitari NON dovranno emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI) per le sole prestazioni sanitarie rivolte verso CONSUMATORI FINALI, a prescindere dall’invio o meno di tali dati al sistema “Tessera Sanitaria”. Questo è valido anche per le fatture “miste” ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie sia prestazioni di altra natura.
3) Data di Emissione Fattura Elettronica e Tempistiche di invio: questo è certamente l’argomento più delicato e dibattuto.
Come ampliamente anticipato, dal 1 luglio la fattura andrebbe emessa entro la giornata. Fortunatamente l’Agenzia delle Entrate è parzialmente tornata sui suoi passi, concedendo – di fatto – 10 giorni di tempo per redigere la fattura. E’ bene segnalare che nelle ultime settimane si sono susseguite diverse ipotesi per applicare correttamente i termini di fatturazione. L’Agenzia delle Entrate ha risolto (in modo soddisfacente) ogni dubbio dichiarando che sarà il Sistema di Interscambio a fornire in automatico la data di invio alla Fattura Elettronica al momento di inoltro al sistema stesso. La registrazione contabile sui registri IVA vendite (di chi EMETTE la fattura) dovrà riportare unicamente la data del documento. Per contro la registrazione contabile di chi RICEVE la fattura, dovrà invece tener conto della data di ricezione del documento stesso.
Si ribadisce pertanto che le fatture DEVONO essere redatte e inviate entro 10 giorni dalla data fattura, diversamente scatta il regime sanzionatorio!
Naturalmente risulta sempre possibile redigere la c.d. “fattura differita” (quindi emessa 15 giorni dopo il momento in cui si perfeziona l’operazione), la cui normativa non cambia e resta valida unicamente per talune categorie di operazioni.
4) Fatture e Imposta di bollo: si ribadisce che ai fini del versamento del bollo virtuale, rilevano unicamente le fatture EMESSE e INVIATE (e non quelle scartate) e che tale versamento ha cadenza trimestrale. Si ricorda che tale importo viene automaticamente calcolato dall’Agenzia delle Entrate (mediante sito) e che può essere pagato tramite F24 o addebito diretto su conto corrente. Per ulteriori informazioni sul bollo virtuale è possibile leggere il precedente articolo.